Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 21/06/1974 (Rv. 370068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DEDUZIONE ALTERNATIVA DI UNA PLURALITA DI TESI GIURIDICHE - ABBANDONO D'UNA DI ESSE E CONCENTRAZIONE DELLA SUA ATTIVITA SULLE ALTRE - AMMISSIBILITA - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO CON QUELLA PER VIZI OCCULTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DEDUZIONE ALTERNATIVA DI UNA PLURALITA DI TESI GIURIDICHE - ABBANDONO D'UNA DI ESSE E CONCENTRAZIONE DELLA SUA ATTIVITA SULLE ALTRE - AMMISSIBILITA - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO CON QUELLA PER VIZI OCCULTI.*
Il procuratore ad litem, nel caso di prospettazione alternativa di piu tesi giuridiche, rivolte a conseguire lo stesso risultato pratico, puo, nel corso del giudizio, abbandonare una delle tesi precedentemente enunziate e concentrare la sua attivita difensiva sulle rimanenti. Tuttavia, quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve in una mutatio libelli, l'abbandono della precedente pretesa da parte del difensore, costituisce una vera e propria rinunzia alla domanda, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo. In tal caso, il giudice, ove non ritenga di riaprire la fase istruttoria per consentire alla parte di ratificare il comportamento del procuratore, deve considerare tutt'ora operante l'originaria domanda contenuta nell'atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate. (nella specie, la SC ha escluso che la sostituzione, compiuta irritualmente nel corso del giudizio, da parte del difensore sprovvisto di procura speciale, della domanda di garanzia di buon funzionamento di cui all'art 1512 cod civ, con la diversa domanda di garanzia per vizi occulti, di cui all'art 1490 cod civ, avesse comportato una valida rinunzia alla domanda originaria ed, ha, pertanto, ritenuto che esattamente il giudice del merito, dopo aver dichiarato l'inammissibilita della mutatio libelli, aveva rimesso le parti in istruttoria per l'accertamento della fondatezza della domanda originaria).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1512, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)