Sez. L, Sentenza n. 5661 del 18/11/1985 (Rv. 442854 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - MODIFICA DELL'ORIGINARIA DOMANDA - PERDITA O RIDUZIONE DEL DIRITTO CONTROVERSO - MANDATO SPECIALE - NECESSITÀ - PROCURA ALLA LITE - INSUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - MODIFICA DELL'ORIGINARIA DOMANDA - PERDITA O RIDUZIONE DEL DIRITTO CONTROVERSO - MANDATO SPECIALE - NECESSITÀ - PROCURA ALLA LITE - INSUFFICIENZA.*
Il mutamento della domanda ad opera del difensore nel corso del giudizio rientra nell'attività di libera iniziativa del difensore medesimo solo allorché comporti una mera scelta del mezzo più idoneo per tutelare quello stesso interesse del cliente originariamente affidatogli con il rilascio della procura e per il quale è stato iniziato il giudizio. Ove invece il difensore si renda promotore di Atti processuali che, nel modificare l'originaria domanda, incidono sostanzialmente sul diritto controverso determinandone la perdita o la riduzione, si versa in ipotesi di Atti di disposizione del diritto in contesa, per i quali non è più sufficiente il mandato ad litem, ma occorre un mandato speciale ad hoc. (V 1699/78, mass n 391119; (V 1852/74, mass n 370068; (V 1979/63, mass n 263054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)