Sez. U, Sentenza n. 163 del 19/01/1974 (Rv. 367739 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DIFETTO DI POTERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DIFETTO DI POTERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini del riparto della giurisdizione, fra giudice ordinario e giudice amministrativo, sussiste l'ipotesi del difetto di potere non solo quando non esista alcuna norma che attribuisca alla pubblica amministrazione il potere di emanare il provvedimento amministrativo, ma anche quando l' amministrazione utilizzi il potere attribuitole dalla legge in una situazione che non sia in alcun modo rapportabile alla fattispecie legale contemplata dalla norma di attribuzione. (V 723'72, mass n 356854).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)