Sez. 6, Sentenza n. 851 del 27/10/1971 Ud. (dep. 08/02/1972) Rv. 120101 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - PROFITTO PROPRIO O DI ALTRI - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - PROFITTO PROPRIO O DI ALTRI - NOZIONE.*
Ai fini del reato di cui all'art 314 cod pen, per profitto deve intendersi qualsiasi vantaggio, anche solo morale, dello stesso distraente o di altri; sicche sussiste distrazione punibile ancorche essa si risolva in indiretto vantaggio del suo autore (ad esempio: allargamento della propria base elettorale, rinsaldamento della propria influenza politica, incremento della propria estimazione, acceleramento della propria carriera).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)