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Sez. 2, Sentenza n. 4525 del 14/04/1992 (Rv. 476767 - 01)

Procedimento civile - Costituzione delle parti - Dell'attore | Ritardata - Contumacia del convenuto - Mancata emissione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, da parte del giudice di primo grado - Obbligo di emissione del provvedimento da parte del giudice d'appello adito dal contumace in primo grado - Rinvio della causa al giudice di primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476767-01

Procedimento civile - Costituzione delle parti - Dell'attore

Qualora, rimasto contumace il convenuto, l'attore si sia costituito oltre il termine prescrittogli a norma dell'art. 165 cod. proc. civ. senza che il giudice di primo grado abbia provveduto alla pronuncia del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, tale provvedimento deve essere emesso dal giudice di appello - cui si sia rivolto il (contumace) convenuto dolendosi per l'anzidetta sua omissione - senza che detto giudice possa limitarsi alla sola declaratoria della nullità degli atti processuali successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, non essendovi alcuna necessità di rinviare la causa a norma degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. bensì competendo a che ne ha interesse di riassumere la causa davanti al giudice di primo grado nel termine di un anno dalla detta pronuncia di cancellazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)