Sez. 2, Sentenza n. 311 del 18/01/1982 (Rv. 418009 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE - DOMICILIO ELETTO IN ROMA - ERRONEA INDICAZIONE - CONSEGUENZA - NOTIFICAZIONI AL RICORRENTE - ESECUZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE - DOMICILIO ELETTO IN ROMA - ERRONEA INDICAZIONE - CONSEGUENZA - NOTIFICAZIONI AL RICORRENTE - ESECUZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
L'erronea indicazione nel ricorso per Cassazione del domicilio eletto in Roma determina una situazione analoga a quella della mancata elezione del domicilio medesimo, con la conseguenza che - in applicazione dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. - le notificazioni al ricorrente devono essere effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, è stata reputata regolare la comunicazione dell'udienza di discussione fatta presso la suddetta cancelleria al ricorrente incidentale che aveva indicato un domicilio non reperito per Mancanza, nell'indicata via, del numero civico specificato nel ricorso incidentale). (V 2479/74, mass n 370905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)