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Sez. 1, Sentenza n. 2479 del 11/09/1974 (Rv. 370905 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MORTE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONI - LUOGO.*
Stato
decisa il 1974-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370905-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MORTE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONI - LUOGO.*

In caso di morte del procuratore presso cui la parte aveva eletto domicilio (evento che, nel giudizio di Cassazione, non comporta interruzione del processo ai sensi dell'art 299 cod proc civ) e mancando la comunicazione della nuova elezione di domicilio ad opera della parte stessa, un documento relativo all'ammissibilita del ricorso per Cassazione ritualmente viene notificato alla parte medesima presso la cancelleria della Corte, essendo in tal caso applicabile, per identita della ratio, la norma dell'art 366 cod proc civ, secondo la quale - in caso di mancata elezione di domicilio in Roma, da parte del ricorrente - le notificazioni a quest'ultimo vengono effettuate presso la detta cancelleria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)