Sez. 2, Sentenza n. 18334 del 25/10/2012 (Rv. 624046 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) | Installazione di un ascensore nell'atrio di edificio condominiale - Verifica in ordine alla ricorrenza di un deprezzamento dell'intero fabbricato - Necessità - Criteri di valutazione - Applicazione del principio di solidarietà condominiale - Contenuto dello stesso - Apprezzamento anche del diritto dei soggetti disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO)
La verifica, ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma, cod. civ., se l'installazione di un ascensore nell'atrio di uno stabile condominiale rechi pregiudizio, oltre che alla stabilità' o la sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico dell'edificio, nonché all'uso o godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, implica una valutazione anche in ordine alla ricorrenza, o meno, di un deprezzamento dell'intero immobile, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità. Nel compiere tale verifica, inoltre, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Corte cost. sentenza 167 del 1999).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Legge 09/01/1989 num. 13 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)