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Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 26/02/2016 (Rv. 639063 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Eliminazione delle barriere architettoniche - Diritto dei soggetti disabili - Natura - Diritto personalissimo intrasmissibile - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639063-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché il diritto al mantenimento ed all'uso dei dispositivi antibarriera (nella specie, un dispositivo servo scale), installati (anche provvisoriamente) in presenza di un soggetto residente portatore di "handicap", non costituisce un diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)