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Sez. 1 - , Sentenza n. 12552 del 10/05/2019 (Rv. 653883 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing - Risoluzione del contratto ante fallimento - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Art. 72 quater l. fall. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653883-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72 quater l. fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72 quater, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)