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Sez. 2, Sentenza n. 32056 del 21/06/2017 Ud. (dep. 04/07/2017) Rv. 270525 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Truffa contrattuale - Acquisto di merci - Reiterati ordinativi non pagati - Saldo dell'arretrato e contestuale acquisto a credito successivamente non onorato - Artifici e raggiri - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270525-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell'acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l'arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito, senza peraltro saldare, alla scadenza, l'ulteriore importo dovuto, atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva, a fronte dalla piena consapevolezza, da parte del fornitore, di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)