Sez. 2, Sentenza n. 8556 del 12/04/2006 (Rv. 588331 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Emissione di assegni bancari privi di provvista - Art.8 bis legge n.386 del 1990 - Notifica degli estremi della violazione - Omessa produzione di documenti e scritti difensivi - Termine per l'opposizione - Art.22 legge n.689 del 1981 - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata dall'art.8 bis della legge n.386 del 1990), l'interessato, cui il Prefetto abbia notificato gli estremi della violazione con avvertimento che nel termine di trenta giorni può produrre scritti difensivi o documenti, nel caso in cui non intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto, a pena di decadenza, a proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica, ai sensi dell'art.22 della legge n.689 del 1981, la cui applicabilità è espressamente prevista dalla legge n.386 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)