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Sez. 6, Sentenza n. 1534 del 26/03/1987 Ud. (dep. 05/02/1988) Rv. 177532 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL DELITTO - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177532-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL DELITTO - CASO DI SPECIE.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen., per sigillo deve intendersi qualsiasi strumento apposto alla cosa, tramite il quale si manifesti la volontà dello stato, diretta al conseguimento dell'interesse pubblico a che sia assicurato il rispetto del particolare stato di custodia, imposto, a norma di legge o per ordine dell'autorità, ad una cosa mobile o immobile, onde assicurarne la conservazione, l'identità o la consistenza oggettiva. Ne consegue che il delitto si perfeziona non solo con la rottura ma anche quando si infranga il divieto che il sigillo simboleggia, mediante qualsiasi condotta idonea a frustrare l'Assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo di immodificabilità imposto su di essa per volontà pubblica. (nella specie, era stato rotto il cartello apposto all'immobile abusivamente costruito ed erano stati continuati i lavori di costruzione). (V mass n 170922).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)