Sez. 6, Sentenza n. 10107 del 27/06/1985 Ud. (dep. 05/11/1985) Rv. 170922 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - SIGILLO SIMBOLICO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - SIGILLO SIMBOLICO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Il reato di cui all'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli) sussiste e si perfeziona, non solo nel caso di rottura o rimozione di sigilli, ma anche quando si infrange il divieto che i sigilli simboleggiano e cioè con qualsiasi condotta che sia idonea a rendere frustranea l'Assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo di immodificabilità che su di essa e imposto per volontà pubblica. (Conf mass n 167336, ed ivi citate; (Conf mass n 168021, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)