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Sez. 2 - , Sentenza n. 41105 del 13/09/2019 Cc. (dep. 07/10/2019) Rv. 277045 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - IN GENERE | Richiesta di rimessione proposta in fase esecutiva - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277045-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - IN GENERE

È inammissibile la richiesta di rimessione proposta in sede diversa dal processo di merito, quale la fase di esecuzione della pena, poiché la rimessione di cui agli artt. 45 e seg. cod. proc. pen. opera solo nelle fasi propriamente giurisdizionali. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione avanzata dinanzi il magistrato di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)