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Sez. 1, Sentenza n. 212 del 15/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 206973 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - IN GENERE | Presentazione all'udienza preliminare - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206973-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di rimessione del processo, l'operatività di tale istituto è circoscritta alla fase del processo di merito; l'art.45 cod. proc. pen., infatti, nel prevedere i casi di rimessione, fa esplicito riferimento al "processo", per cui resta esclusa dalla possibilità di rimessione la fase delle indagini preliminari che il legislatore chiama "procedimento" e non "processo". Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la richiesta di rimessione del processo nel corso degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, la quale, pur se non dibattimentale, deve essere considerata una fase processuale di merito: ed invero, l'ampiezza delle competenze attribuite al giudice dell'udienza preliminare, da un lato induce a collocare la detta udienza nell'ambito propriamente processuale, e, dall'altro, induce a ravvisare in tale fase le medesime esigenze di tutela della libertà delle persone che vi partecipano, per assicurare le quali il legislatore ha previsto l'istituto della rimessione del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)