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Sez. 5, Sentenza n. 30757 del 29/09/2020 Cc. (dep. 04/11/2020) Rv. 279747 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca – Rinvio del procedimento richiesto dal difensore per necessità di esaminare atti prodotti dal pubblico ministero – Termini di efficacia – Sospensione – Esclusione – Ragioni - "Termini per la difesa" di cui all'art. 304 cod. proc. pen. - Nozione.
Stato
decisa il 2020-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279747-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'accoglimento della richiesta difensiva di rinvio del procedimento per la necessità di esaminare gli atti prodotti dal pubblico ministero non determina la sospensione dei termini di efficacia della confisca, versandosi in un'ipotesi di rinvio disposto a seguito della concessione di termini per la difesa, contemplata come causa di esclusione della sospensione dei termini dall'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il cui contenuto è richiamato dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (In motivazione la Corte ha chiarito che la nozione di "termini per la difesa" di cui all'art. 304 cod. proc. pen. non si riferisce solo a quelli tassativamente contemplati dalle specifiche disposizioni codicistiche che ne prevedono l'obbligatoria concessione qualora richiesti, ma anche a quelli discrezionalmente concessi dal giudice, ove ravvisi l'effettiva necessità di assegnare del tempo alla parte per l'esercizio del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 22 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)