Sez. 6, Sentenza n. 21523 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279312 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso in appello avverso il decreto applicativo di confisca – Art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Termine per la decisione – Scadenza – Individuazione – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)