Sez. 5, Sentenza n. 7148 del 26/06/1984 Ud. (dep. 21/08/1984) Rv. 165480 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - TAGLIANDO-RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - FALSIFICAZIONE - NORMA APPLICABILE - RAGIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - TAGLIANDO-RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - FALSIFICAZIONE - NORMA APPLICABILE - RAGIONE.*
Il tagliando-ricevuta relativo al versamento di tassa automobilistica rilasciato dall'impiegato preposto all'ufficio postale è documento redatto da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede: come tale, è atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ.. poiché esso attesta fatti compiuti personalmente dal pubblico ufficiale redigente, non è atto derivato e quindi non può essere né certificato, né copia, né attestato. È, invece, a norma dell'art. 2700 cod. civ., atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti. Conseguentemente, è atto pubblico di fede privilegiata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 secondo comma cod. pen.. (contra mass n 900006).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)