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Sez. 3, Sentenza n. 9916 del 26/04/2010 (Rv. 612598 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assicurazione della responsabilità civile - Comunicazioni all'assicuratore - Obbligo di effettuazione con lettera raccomandata - Previsione - Clausola relativa - Approvazione specifica per iscritto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612598-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che tutte le comunicazioni a cui l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio, perché ha per fine di regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di un onere da parte dell'assicurato, e, quindi, è efficace, anche se non approvata specificamente per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)