Sez. 3, Sentenza n. 2636 del 10/03/1998 (Rv. 513528 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Contratto di assicurazioni contro i furti - Clausola imponente la specifica adozione di mezzi di difesa - Natura vessatoria - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE
In una polizza assicurativa contro il rischio di furto, la clausola la quale preveda l'indennizzabilitĂ del sinistro soltanto ove l'assicurato avesse previamente adottato determinati mezzi di difesa non ha natura vessatoria, ma ha il solo scopo di delimitare l'oggetto del contratto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)