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Sez. 3, Sentenza n. 2636 del 10/03/1998 (Rv. 513528 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Contratto di assicurazioni contro i furti - Clausola imponente la specifica adozione di mezzi di difesa - Natura vessatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513528-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

In una polizza assicurativa contro il rischio di furto, la clausola la quale preveda l'indennizzabilitĂ  del sinistro soltanto ove l'assicurato avesse previamente adottato determinati mezzi di difesa non ha natura vessatoria, ma ha il solo scopo di delimitare l'oggetto del contratto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)