Sez. L, Sentenza n. 6660 del 06/12/1988 (Rv. 460943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICA IN PEIUS DELL'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE DETERMINATO DALLA RICLASSIFICAZIONE DELLE STESSE MANSIONI ORIGINARIE SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA COLLETTIVA DEL RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICA IN PEIUS DELL'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE DETERMINATO DALLA RICLASSIFICAZIONE DELLE STESSE MANSIONI ORIGINARIE SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA COLLETTIVA DEL RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ., è legittima - tanto più se al riguardo sia intervenuto un accordo (anche per facta concludentia) delle parti - la modifica in peius dello inquadramento del lavoratore determinata dalla riclassificazione delle stesse mansioni originarie secondo la nuova disciplina collettiva del rapporto, che non preveda l'immutabilità della più favorevole qualifica dovuta ai sensi della disciplina precedente, essendo il detto peggioramento in linea con i principi in tema di successione di contratti collettivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)