Sez. 2, Sentenza n. 1029 del 28/01/1995 (Rv. 490064 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Ingegnere e architetto - Recesso per giusta causa - Compenso per prestazioni parziali previsto dall'art. 18 della legge n. 143 del 1949 - Spettanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE
La disposizione del primo comma dell'art. 18 della tabella allegata alla legge 2 marzo 1949 n. 143, a norma della quale quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella b allegata alla legge aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico ad opera del cliente di cui al primo comma dell'art. 10, non è applicabile nel caso di recesso del professionista per giusta causa, contemplato dal secondo comma dell'art. 2237 cod. civ., che non è equiparabile alla sospensione dell'incarico ad opera del cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)