Sez. U, Sentenza n. 89 del 20/02/1999 (Rv. 523411 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Mancata assunzione - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La controversia promossa nei confronti di un ente pubblico per ottenere non l'assunzione, ma il riconoscimento del danno derivante dalla mancata assunzione spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, essendo la "causa petendi" costituita dalla violazione del diritto soggettivo all'assunzione che la pubblica amministrazione deve osservare ponendo in essere un'attività vincolata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)