Sez. 1, Sentenza n. 1151 del 19/05/1962 (Rv. 251896 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE CON IL PROPRIETARIO DELLA MERCE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE CON IL PROPRIETARIO DELLA MERCE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE.*
Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria doganale sono coloro che presentano la merce in dogana, a norma dell'art 5 della legge doganale 25 settembre 1940 n 1424, o coloro che la detengono al momento del passaggio della linea doganale, o per conto dei quali la merce viene importata, siano essi o meno proprietari della merce. Lo spedizioniere e, a sua volta, per le operazioni da lui compiute, debitore d'imposte, in quanto, a norma dell'art 17 della legge stessa, e tenuto in via sostitutiva e sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario, con la conseguenza che i due soggetti sono tenuti in solido nei confronti dell' amministrazione finanziaria, la quale puo, percio, liberamente eleggere se rivolgersi al debitore sussidiario e che, se essa ha validamente interrotto la prescrizione nei confronti di uno di essi, l'interruzione ha effetto anche nei confronti dell'altro, a norma dell'art 1310 cod civ. (Conf 1539/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 5, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)