Sez. L, Sentenza n. 11165 del 13/10/1992 (Rv. 478892 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti | Successione di un contratto collettivo di diritto comune ad un contratto collettivo efficace "erga omnes" - Legittimità di una deroga relativa ad un istituto - Accertamento - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti
Per stabilire se la disciplina di un determinato istituto prevista da un contratto collettivo efficace "erga omnes" (nella specie, disciplina in tema di festività dettata dall'accordo collettivo 27 marzo 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali del territorio di Trieste, recepito dal d.P.R. n. 1159 del 1962, il cui art. 3 considera "semifestivo" l'ultimo giorno di carnevale) sia stata - ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del 1959 - legittimamente derogata "in melius", a favore dei lavoratori, da un successivo contratto collettivo di diritto comune (non dotato di quell'efficacia), occorre comparare le rispettive discipline dell'istituto considerato (nella specie, le festività), tenendo peraltro presente la possibilità che il contratto di diritto comune affidi esplicitamente la disciplina predetta anche a disposizioni concernenti istituti diversi (come, nella specie, in ipotesi di previsione - da parte del C.C.N.L. 18 marzo 1983 - di permessi retribuiti in sostituzione di festività soppresse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)