Sez. 1, Sentenza n. 14103 del 20/03/2025 Cc. (dep. 10/04/2025) Rv. 287818-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ammissione al lavoro all’esterno - Sindacato del magistrato di sorveglianza - Parametri di valutazione - Indicazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ammissione dei detenuti al lavoro esterno, il magistrato di sorveglianza, al fine della verifica dei presupposti per l'approvazione del provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, pur non potendo prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, deve tenere conto anche della condotta del condannato successiva al fatto, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 48 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)