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Sez. 1, Sentenza n. 16379 del 27/03/2015 Cc. (dep. 20/04/2015) Rv. 263382 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Revoca dell'ammissione al lavoro esterno del detenuto adottato dal Magistrato di sorveglianza - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263382-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento di ammissione e revoca al lavoro esterno del detenuto è espressione di un potere rimesso dall'ordinamento all'Amministrazione penitenziaria, essendo l'intervento del Magistrato di sorveglianza previsto solo in funzione di mera approvazione dell'iniziativa della stessa; ne consegue che il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato direttamente dal Magistrato di sorveglianza si pone al di fuori delle attribuzioni del medesimo e, se impugnato in sede di legittimità, deve essere annullato senza rinvio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)