Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 11/11/1992 (Rv. 479457 - 01)
Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria | Risoluzione del contratto - Restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria - Debito di valuta - Svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore - Maggior danno ex art. 1224 comma secondo cod. civ. - Configurabilità.
Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria
L'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, determinata dal venir meno della causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale a seguito della risoluzione del contratto, è debito di valuta. Ne consegue che la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore può integrare quel "maggior danno" previsto dall'art. 1224 comma secondo cod. civ., sempreché il creditore deduca e dimostri, sia pure con presunzioni, che se avesse ricevuto tempestivamente la somma di denaro avrebbe evitato gli effetti pregiudizievoli dell'inflazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)