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Sez. 3, Sentenza n. 2936 del 14/03/1995 (Rv. 491142 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Obbligo del locatore di restituire al conduttore le somme pagate in eccedenza - Obbligo di risarcire il maggior danno - Colpa del locatore - Presunzione fino a prova contraria.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491142-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'obbligazione di restituzione al conduttore delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale e del risarcimento del "maggior danno" da svalutazione monetaria, ex art. 1224 comma 2 cod. civ., la colpa del locatore è presunta fino a prova contraria, atteso che tale colpa trova fondamento nella violazione di obbligazioni contrattuali e di legge in materia, mentre il danno da svalutazione può presumersi in riferimento all'attività economica svolta professionalmente dal creditore (nella specie: artigiano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)