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Sez. 1, Sentenza n. 3569 del 26/10/1968 (Rv. 336766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE- OBBLIGAZIONE SOLIDALE - CONFIGURABILITA DI CAUSA INSCINDIBILE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PER L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE DI SOGGETTO DIVERSO DAL RICORRENTE PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE- OBBLIGAZIONE SOLIDALE - CONFIGURABILITA DI CAUSA INSCINDIBILE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PER L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE DI SOGGETTO DIVERSO DAL RICORRENTE PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA.*

Il concetto di causa inscindibile non ricorre nell'ipotesi di obbligazione solidale, per la quale vale il principio dell'autonomia sostanziale e processuale. E pertanto inammissibile l'impugnazione incidentale, proposta, fuori del termine prescritto dall'art. 325 cod.proc.civ. dal resistente al ricorso principale, per ottenere l'affermazione di responsabilita per vincolo di solidarieta riguardo al ricorrente principale, d'un soggetto processuale diverso dal predetto ricorrente in via principale, ed assolto in Sede di merito. (V. N. 1010-67, mass. N. 327313).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)