Sez. U, Sentenza n. 3071 del 05/05/1983 (Rv. 427976 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - SOMMA VERSATA ALLA P.A. IN OTTEMPERANZA AD UNA SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE PROCESSUALI - CASSAZIONE DI TALE SENTENZA - CREDITO PER LA RESTITUZIONE DI DETTA SOMMA - DISCIPLINA APPLICABILE - INTERESSI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - SOMMA VERSATA ALLA P.A. IN OTTEMPERANZA AD UNA SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE PROCESSUALI - CASSAZIONE DI TALE SENTENZA - CREDITO PER LA RESTITUZIONE DI DETTA SOMMA - DISCIPLINA APPLICABILE - INTERESSI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA.*
Con riguardo ad una somma versata alla pubblica amministrazione in ottemperanza ad una sentenza di condanna al pagamento di spese processuali, poi cassata, il credito per la restituzione di detta somma resta soggetto alla disciplina dell'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che l'amministrazione medesima è tenuta agli interessi dal giorno della domanda (atto di riassunzione del giudizio in Sede di rinvio) o dal giorno del pagamento dell'indebito, a secondo della sussistenza o meno della sua buona fede all'atto del ricevimento della somma stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)