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Sez. L, Sentenza n. 5242 del 02/12/1977 (Rv. 388886 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTE DI AZIENDA - NOZIONE - DIRIGENTE D'IMPRESA CALZATURIERA - MANSIONI DI DIRETTORE TECNICO SVOLTE SENZA AUTONOMIA E LIBERTA DI DISPOSIZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388886-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTE DI AZIENDA - NOZIONE - DIRIGENTE D'IMPRESA CALZATURIERA - MANSIONI DI DIRETTORE TECNICO SVOLTE SENZA AUTONOMIA E LIBERTA DI DISPOSIZIONE - INSUFFICIENZA.*

Dirigente di azienda e quel prestatore di opera subordinata che, preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o anche di un ramo autonomo di essa, esplichi la sua attivita con ampi poteri di autonomia e di discrezionalita in modo da influenzare, pur nell'osservanza delle direttive di carattere generale del datore di lavoro, l'intera vita dell'azienda. Non puo essere qualificato come dirigente di un'impresa calzaturiera colui che, quale 'direttore tecnicò ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo di categoria 5 dicembre 1966, eserciti, insieme alle mansioni di direzione tecnica, quelle disciplinari sul personale dipendente, senza, pero, essere fornito di quei poteri di autonomia e di quella liberta di disposizione, che valgono a contraddistinguere l'attivita dirigenziale. (Conf 3558/72, mass n 361525).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1966 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)