Sez. L, Sentenza n. 10644 del 12/10/1995 (Rv. 494215 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Dirigenti di aziende industriali - Individuazione di quest'ultimo - Omissione anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Disciplina ex art. 4 legge n. 44 del 1973 - Persistenza - Controversia giudiziaria in ordine all'inquadramento dell'azienda - Rilevanza dell'inquadramento adottata dall'I.N.P.S. - Esclusione - Norma transitoria ex art. 49 legge cit. - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
La specifica disciplina per l'individuazione delle aziende industriali posta, ai fini dell'iscrizione dei relativi dirigenti all'INPDAI e dei relativi obblighi contributivi, dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44 (modificativo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967) trova applicazione anche nel caso in cui il corretto inquadramento dell'azienda non sia ancora intervenuto al momento dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha dettato una disciplina unitaria per la classificazione delle imprese ai fini contributivi e ha attribuito un'efficacia generale ai relativi provvedimenti dell'INPS. In caso di controversia giudiziaria sull'inquadramento dovuto in base a tale normativa previgente, il giudice, vertendosi in materia di diritti soggettivi, non deve attribuire rilevanza agli atti di inquadramento eventualmente adottati dall'INPS. In applicazione, poi, della norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 88/1989, l'inquadramento determinato secondo la normativa previgente resta efficace anche a seguito dell'entrata in vigore della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)