Sez. 3, Sentenza n. 18896 del 10/03/2011 Ud. (dep. 13/05/2011) Rv. 250283 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ | Infiltrato in un'organizzazione criminale - Ufficiale di polizia giudiziaria - Cessione di stupefacenti al soggetto infiltrato - Necessità di tutelarne l'incolumità fisica - Applicabilità dell'esimente - Esclusione.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ
L'esimente dello stato di necessità è inapplicabile all'ufficiale di polizia giudiziaria che, dopo aver inserito un infiltrato all'interno di un'organizzazione criminale, ceda a quest'ultimo sostanze stupefacenti perché spinto dalla necessità di tutelarne l'incolumità fisica, difettando sia il requisito dell'involontarietà che dell'inevitabilità del pericolo. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui la cessione era avvenuta per fugare i sospetti del clan sull'infiltrato dopo la pubblicazione di notizie di stampa che lo descrivevano come collaboratore della polizia, ha escluso l'applicabilità dell'esimente in quanto, da un lato, l'inserimento dell'infiltrato in un'organizzazione criminale costituisce una situazione pericolosa volontariamente causata dall'agente ed accettata dall'infiltrato e, dall'altro, il pericolo derivante può essere evitato allontanando l'infiltrato dall'organizzazione ed utilizzando le stesse misure a protezione dei collaboratori di giustizia o dei testi a rischio rappresaglia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)