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Sez. 2, Sentenza n. 38488 del 28/05/2008 Ud. (dep. 09/10/2008) Rv. 241442 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE | Investigazioni preventive - L. n. 146 del 2006 - Agente infiltrato - Attività legittime - Differenza dall'agente provocatore.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241442-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE

In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva (che possono anche prescindere dall'esistenza di indagini preliminari relative a uno specifico fatto), e che sono previste dalla L. n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), va affermato che non sono lecite le operazioni sotto copertura che si concretizzino in un incitamento o in una induzione al crimine del soggetto indagato: l'agente infiltrato non può pertanto commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9 legge citata), o a esse strettamente e strumentalmente connesse. (Affermando il principio la Corte ha precisato che la figura, così legislativamente delineata, dell'agente infiltrato non va confusa con quella dell'agente provocatore, che non ha mai trovato definizione esplicita nella legge).

Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)