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Sez. 1, Sentenza n. 10550 del 27/11/1996 (Rv. 500841 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE | Funzionario a riposo dell'Amministrazione dei LL.PP. non iscritto all'albo professionale, componente di commissione collaudatrice insieme con ingegneri liberi professionisti o da solo - Compenso - Criteri e regole per la determinazione ex D.Lgs n. 926 del 1948 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500841-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE

Il D.Lgs n. 926 del 1948, come ratificato dalla legge n. 279 del 1950 detta i criteri e le regole per la determinazione del compenso spettante al funzionario a riposo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, provvisto di laurea in ingegneria ma non iscritto nell'albo professionale degli ingegneri, con riferimento tanto all'ipotesi in cui costui abbia eseguito il collaudo da solo, in quanto unico collaudatore, quanto a quella in cui abbia cooperato alle operazioni di collaudo, quale membro di una commissione composta anche da ingegneri liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 362, Decreto Legisl. 06/03/1948 num. 341, Legge 22/12/1951 num. 1585, Decreto Legisl. 17/04/1948 num. 926, Legge 09/05/1950 num. 279

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)