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Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 16/05/1977 (Rv. 385716 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - COMUNICAZIONE DELLE DATE DI RINVIO PER LA PROSECUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385716-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - COMUNICAZIONE DELLE DATE DI RINVIO PER LA PROSECUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile impongono la comunicazione, alle parti ed ai loro consulenti tecnici, soltanto della data e dell'ora di inizio delle operazioni del consulente tecnico di ufficio. Spetta, percio, alle parti ed ai loro consulenti l'Onere di accertare le eventuali date di rinvio per la prosecuzione di dette operazioni. (V 352/75, mass n 373588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)