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Sez. 2, Sentenza n. 352 del 28/01/1975 (Rv. 373588 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE ATTIVITA - SUFFICIENZA - RINVIO A TEMPO INDETERMINATO - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA RIPRESA - NULLITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373588-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE ATTIVITA - SUFFICIENZA - RINVIO A TEMPO INDETERMINATO - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA RIPRESA - NULLITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Obbligo della comunicazione di cui alla prima parte dell'art 90 disp att cod proc civ e sancito con esclusivo riferimento alla fase iniziale delle operazioni peritali, sicche esso non opera per ogni singola indagine successiva che lo stesso consulente ritenga di dover compiere, essendo le parti tenute a seguire lo svolgimento ulteriore delle indagini stesse. Tuttavia, ove il consulente rinvii le operazioni a data da destinarsi e poi le riprenda senza piu curarsi di avvertire le parti ed i loro consulenti tecnici direttamente o a mezzo del cancelliere, occorre, di volta in volta, accertare se tale comportamento omissivo, con riguardo alle circostanze del caso, sia stato potenzialmente idoneo a pregiudicare ed abbia effettivamente pregiudicato o meno la concreta difesa delle parti. L'accertare se siano stati violati o meno i diritti di difesa delle parti rientra nella sfera dei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui apprezzamento, ove sia correttamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimita. (Conf 2429/69, mass n 341907).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)