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Sez. 1, Sentenza n. 2810 del 15/11/1985 Cc. (dep. 12/12/1985) Rv. 171304 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - PERMESSO DI ALLONTANAMENTO - PER RAGIONI DI STUDIO - NON LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171304-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - PERMESSO DI ALLONTANAMENTO - PER RAGIONI DI STUDIO - NON LEGITTIMITÀ.*

L'art. 254/quater cod. proc. pen. autorizza l'imputato che si trovi agli arresti domiciliari ad assentarsi da tale luogo per provvedere alle "sue indispensabili esigenze di vita"; tra queste non possono essere comprese le attività di studio, perché esse sono solo indirettamente riferibili alle esigenze future della vita. (V mass n 170143).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 254 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)