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Sez. 1, Sentenza n. 1903 del 20/06/1985 Cc. (dep. 18/07/1985) Rv. 170143 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - FACOLTÀ DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DEGLI ARRESTI - RICHIESTA DI ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI DA SEGUIRE - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170143-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - FACOLTÀ DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DEGLI ARRESTI - RICHIESTA DI ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI DA SEGUIRE - CASO DI SPECIE.*

La norma, di cui all'art. 254 quater, secondo comma cod. proc. pen., che prevede l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di arresto, attiene ad una disciplina introdotta per rimuovere difficoltà obiettive connesse a situazioni eccezionali, verificatesi nella prima fase di attuazione della misura degli arresti domiciliari, le quali non possono tollerare interpretazioni estensive che vanificherebbero la ratio legis e la stessa funzione degli arresti domiciliari. Ne consegue che l'autorizzazione, all'imputato posto agli arresti domiciliari, ad allontanarsi dal proprio domicilio in un determinato arco di tempo giornaliero per svolgere attività lavorativa, può essere concessa dal giudice di merito solo dopo aver approfondito l'indagine sullo stato "di assoluta indigenza" in modo rigoroso, e cioè attraverso un accurato accertamento riguardante la possibilità di soddisfare - da parte dell'interessato - i bisogni essenziali avendo presente la sua condizione economica anche con riferimento alla sua situazione preesistente alla privazione della libertà. (in virtù di questo principio la Corte ha annullato una ordinanza di autorizzazione al lavoro fuori dal domicilio, la cui motivazione risultava confortata solo da una mera attestazione da cui l'imputato risultava disoccupato e nullatenente). (V mass n 167739).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 quater com. 2, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 15 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)