Sez. U, Sentenza n. 2205 del 31/07/1964 (Rv. 303267 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - POTERI DELLA PA - VINCOLI SUI BENI - FUNZIONI - CONSEGUENZE - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA - DOVERI ED OBBLIGHI DEI PROPRIETARI VINCOLATI.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - POTERI DELLA PA - VINCOLI SUI BENI - FUNZIONI - CONSEGUENZE - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA - DOVERI ED OBBLIGHI DEI PROPRIETARI VINCOLATI.*
In virtu della legge sulla protezione delle bellezze naturali possono imporsi a carico del diritto di proprieta limitazioni di natura amministrativa con la conseguente Costituzione di un vincolo reale sui beni, e cioe la restrizione del potere di utilizzazione e di disposizione di essì detti vincoli, che hanno la funzione di impedire che ai beni siano apportate modificazioni in pregiudizio del particolare interesse pubblico tutelato, affievoliscono il diritto di proprieta riducendolo a interesse legittimo. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, che sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia compreso negli elenchi predisposti dalla apposita commissione provinciale e debitamente pubblicati, non possono distruggere il bene, ne introdurre variazioni che ne alterino l'aspetto esteriore e per converso debbono presentare i progetti dei lavori che intendono intraprendere alla soprintendenza e richiedere, prima e indipendentemente dalla licenza edilizia, il relativo nulla osta il quale ha natura di autorizzazione amministrativa.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)