Sez. 3, Sentenza n. 4270 del 13/12/1974 (Rv. 372942 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMISSIONE O ERRONEITA - NULLITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMISSIONE O ERRONEITA - NULLITA - CONDIZIONI.*
L'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullita della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si e regolarmente costituito a norma dell'art 101 cod proc civ, o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce; mentre l'irregolarita formale o l'incompletezza della intestazione, o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti (quando, in questo secondo caso, il rapporto processuale sia costituito regolarmente) non e motivo di nullita se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, infatti, la sentenza e idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l'omissione va considerata come un mero errore materiale, che puo essere corretto con la procedura prevista dagli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 814'72, mass n 356985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)