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Sez. 3, Sentenza n. 814 del 17/03/1972 (Rv. 356985 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMISSIONE OD ERRONEITA - NULLITA - ESCLUSIONE - MERO ERRORE MATERIALE - CORREZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356985-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMISSIONE OD ERRONEITA - NULLITA - ESCLUSIONE - MERO ERRORE MATERIALE - CORREZIONE - AMMISSIBILITA.*

La mancata od erronea indicazione del nome di una delle parti nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, non costituisce motivo di nullita della sentenza stessa, quando dal contesto di questa sia possibile individuare, senza pericolo di equivoci, l'identita del soggetto del rapporto processuale. In tal caso, l'inesatta o incompleta indicazione delle parti si risolve in una mera irregolarita, in un errore materiale suscettibile di correzione con la speciale procedura degli articoli 287 e 288 cod proc civ. (Conf 986'70, mass n 346471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)