Sez. 1, Sentenza n. 1572 del 28/02/1996 (Rv. 496070 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità che ha emesso l'ordinanza - Costituzione in giudizio - Osservanza delle norme del codice di procedura civile - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all' ordinanza - ingiunzione, la possibilità offerta dall' art. 23 della legge n. 689 del 1981, all' autorità che ha emesso l'ordinanza, di stare in giudizio davanti al pretore personalmente o a mezzo di un funzionario appositamente delegato non esclude che dette persone debbano costituirsi in giudizio secondo la normativa generale del codice di rito civile relativa al giudizio davanti al pretore (nella specie, la S.C., in applicazione dell' enunciato principio, ha confermato la decisione del pretore che aveva dichiarato contumace il Ministero del Tesoro, il quale, senza costituirsi ritualmente, s' era limitato ad inviare una nota d' accompagnamento alla documentazione citata dall' art. 23 della legge n. 689 del 1981, esprimendo alcune considerazioni in risposta alla formulata opposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)