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Sez. 1, Sentenza n. 10696 del 03/08/2001 (Rv. 548760 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione in giudizio - Mediante le forme proprie del giudizio innanzi al tribunale - Formazione e deposito in cancelleria del fascicolo - Necessità - Mero invio della documentazione accompagnata da uno scritto - Regolare costituzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548760-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento d'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, la parte che ritenga d'avvalersi delle forme di costituzione proprie del giudizio dinanzi al tribunale (art. 311 cod. proc. civ.) deve osservarne le modalità, procedendo, quindi, alla formazione del proprio fascicolo (nel quale va inserita, oltre alla comparsa ed alle copie per le altre parti, la copia notificata dell'atto di citazione) ed al deposito del fascicolo in cancelleria. Ne consegue che il semplice invio della documentazione (in osservanza dell'ordine d'esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981) insieme con uno scritto impropriamente qualificato "comparsa di risposta" non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)