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Sez. U, Sentenza n. 13355 del 11/09/2003 (Rv. 566769 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni scriminanti - Notevole carico di lavoro - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566769-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, i notevoli carichi di lavoro possono costituire causa di giustificazione del ritardo nel deposito dei provvedimenti, ma l'efficacia scriminante di detti carichi cessa quando quel ritardo finisca per assumere la valenza di un diniego di giustizia protratto per anni (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M., la quale aveva accertato i sistematici e notevoli ritardi, relativi a complessivi 3248 provvedimenti; ritardi in 350 casi, superiori all'anno, in un centinaio di casi superiori ai due anni e in diverse decine di casi, superiori ai tre anni, nel deposito dei provvedimenti civili).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)