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Sez. U, Sentenza n. 12875 del 12/07/2004 (Rv. 575867 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575867-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento per ritardo nel deposito di 759 sentenze civili e 454 penali nell'arco di sette anni, oltre quelle - 96 - non ancora depositate nonostante la scadenza dei termini, senza adeguatamente motivare in ordine al carico di lavoro gravante sul magistrato, alla sua produttività complessiva - superiore nel periodo a 2608 sentenze e 2483 procedimenti definiti con altri provvedimenti - e senza indicare in concreto come, tenuto conto del numero complessivo delle cause da trattare, della molteplicità degli incarichi svolti e della distanza tra le sedi cui era assegnato, una diversa organizzazione del lavoro avrebbe consentito al magistrato di depositare tempestivamente le sentenze trattenute per la decisione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 11/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)