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Sez. 2, Sentenza n. 16 del 03/01/1966 (Rv. 320040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI.*

L'ipotesi di revocazione di cui al n.3 dell'art. 395 cod. proc.civ. presuppone il concorso dei seguenti requisiti, a esistenza di una prova documentale relativa ai fatti oggetto della controversia, b impossibilita di produrre tale documentazione durante il corso del precedente giudizio di merito per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, C decisivita del documento sul quale il giudice non pote portare a suo tempo il suo esame. Quanto al primo requisito, il documento deve preesistere alla pronuncia revocanda, se fosse successivo, integrerebbe gli estremi di un fatto sopravvenuto, da farsi valere in Sede di esecuzione o eventualmente mediante un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, diretto all'accertamento dell'inefficacia della sentenza. Riguardo al secondo requisito, l'impossibilita di produrre in giudizio il documento trae origine e si identifica in un particolare stato psicologico della parte, determinato dal fatto dell'avversario o da una causa di forza maggiore e, piu precisamente, dalla ignoranza assoluta del documento non addebitabile in alcun modo a colpa dell'interessato. Tale ignoranza deve persistere durante le varie fasi del precedente giudizio di merito, si da precludere la produzione del documento in primo e in secondo grado. L'elemento della decisivita del documento coincide con la sua idoneita a fornire nuovi elementi probatori tali da determinare una soluzione della controversia in senso favorevole alla parte, che chiede la revocazione, e deve essere valutato in relazione al merito della controversia e non gia al regolamento delle spese, che della controversia costituiscono elemento accessorio e marginale. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)