Sez. L, Sentenza n. 3889 del 21/04/1987 (Rv. 452745 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A MANCATO COMPUTO DI INTERESSI IN PRECEDENZA NON DEDOTTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A MANCATO COMPUTO DI INTERESSI IN PRECEDENZA NON DEDOTTI.*
La funzione e la struttura del giudizio di Cassazione, dominato dal principio della specificità dei motivi di ricorso, comportano che questi ultimi non possano investire, a pena di inammissibilità, questioni che non siano state proposte innanzi al giudice del merito e che quindi, per essere risolte, implicherebbero nuovi accertamenti di fatto. (nella specie il giudice del merito - adito dall'Inail con Azione di rivalsa ex artt. 10 ed 11 testo unico n. 1124 del 1965 - aveva ritenuto che il limite quantitativo di tale Azione fosse costituito soltanto dal credito del lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro senza computare gli interessi su tale somma; la suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'Inail, che lamentava il mancato computo di tali interessi, in precedenza non dedotti). (V 2387/84, mass n 434424).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)